Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 77

In vigore dal 28 mag 1942
La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilita dal presidente del Consiglio. Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei servizi.
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