Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo VIII
Art. 81
In vigore dal 28 mag 1942
Le somme assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio o ai lavori straordinari, sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.
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