Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 84

In vigore dal 28 mag 1942
In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.
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Art. 84 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo