Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo VIII
Art. 79
In vigore dal 28 mag 1942
La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.
Una Commissione composta di tre consiglieri, nominati dal presidente del Consiglio, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri de acquistarsi.
Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del presidente. I componenti la magistratura, per portare fuori dell'ufficio libri carte, debbono rilasciarne ricevuta.
Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario tengono l'inventario dei libri e delle carte.
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