Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo VIII
Art. 78
In vigore dal 28 mag 1942
Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.
I segretari di sezione mantengono la disciplina degli impiegati dei rispettivi uffici e, ove sia il caso, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.
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