Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 80

In vigore dal 28 mag 1942
Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.
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