Art. 80
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 80

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In vigore dal 28 mag 1942
Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-80