Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 88

In vigore dal 24 mar 1999
Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle Sezioni. Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo MUSSOLINI

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-88

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Art. 88 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo