Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 86

In vigore dal 28 mag 1942
Al personale di segreteria e subalterno possono essere accordati dal Presidente del Consiglio di Stato, congedi,nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
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Art. 86 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo