Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 28 mag 1942
La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di due consiglieri di Stato; di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato; e di un professore di diritto privato della facoltà, giuridica di una Regia università membri. È assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore all'ottavo. Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione, col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.
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Art. 16 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo