Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 28 mag 1942
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale. Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.
Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.
Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.
A parità di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Non potranno, peraltro, conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o di vedovo.
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