Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo I

Art. 8

In vigore dal 28 mag 1942
La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Regia università, membri. È assistita per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo. Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-8

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