Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 28 mag 1942
Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso, e debbono essere corredate del certificato attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonché degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-3