Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 55

In vigore dal 28 mag 1942
Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla, precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.
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