Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo IV
Art. 57
57 / 89In vigore dal 28 mag 1942
Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un Ministro, possa interessare altro Ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-57