Art. 57
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 57

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In vigore dal 28 mag 1942
Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un Ministro, possa interessare altro Ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.
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