Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo VII
Art. 70
70 / 89In vigore dal 28 mag 1942
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle Sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria.
Ne è capo uno dei due segretari di sezione addetti alle Sezioni giurisdizionali designato dal Presidente del Consiglio di Stato.
L'altro lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o impedimento.
Ciascuno di essi adempie al servizio di udienza delle Sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria giusta, le disposizioni che sono impartite dal Presidente del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-70