Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo V

Art. 201

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-201

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Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. (Art. 201 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo