Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo V
Art. 201
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
In vigore dal 21 apr 1942
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'.
Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-201