Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo V
Art. 202
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.
In vigore dal 21 apr 1942
Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell', il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
Si applicano le norme dell', commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-202