Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo V
Art. 200
Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa.
In vigore dal 21 apr 1942
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'.
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, stà in giudizio il commissario liquidatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-200