Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo V
Art. 197
Provvedimento di liquidazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-197