Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo V

Art. 196

Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

In vigore dal 21 apr 1942
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-196

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Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa. (Art. 196 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo