Art. 200 · Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo V

Art. 200

253 / 301

Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa.

In vigore dal 21 apr 1942
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, stà in giudizio il commissario liquidatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-200