Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo V

Art. 203

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.

In vigore dal 24 ago 1999
Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli o 292, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall', primo comma.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-203

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Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza. (Art. 203 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo