Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo V
Art. 208
Domande dei creditori e dei terzi.
In vigore dal 19 dic 2012
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni,comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l', quarto comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-208