Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo V

Art. 206

Poteri del commissario.

In vigore dal 1 gen 2014
L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità, che vigila sulla liquidazione. Per il compimento degli atti previsti dall', in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Note all'articolo

  • La L. 17 luglio 1975, n. 400 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni".
  • Il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP."
  • La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-206

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Poteri del commissario. (Art. 206 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo