Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo V

Art. 212

Ripartizione dell'attivo.

In vigore dal 21 apr 1942
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-212

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