Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo VII

Art. 113

Ripartizioni parziali.

In vigore dal 17 lug 2006
Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori ammessi con riserva; 2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-113

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Ripartizioni parziali. (Art. 113 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo