Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 109
Procedimento di distribuzione della somma ricavata.
In vigore dal 1 gen 2008
Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-109