Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 106

Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere.

In vigore dal 1 gen 2008
( Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-106

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Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere. (Art. 106 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo