Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo VII
Art. 112
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.
In vigore dal 17 lug 2006
I creditori ammessi a norma dell' concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-112