Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo VII

Art. 114

Restituzione di somme riscosse.

In vigore dal 17 lug 2006
I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-114

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Restituzione di somme riscosse. (Art. 114 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo