Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo VII
Art. 114
Restituzione di somme riscosse.
In vigore dal 17 lug 2006
I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-114