Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 66

Azione revocatoria ordinaria.

In vigore dal 21 apr 1942
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-66

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Azione revocatoria ordinaria. (Art. 66 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo