Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 63
Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.
In vigore dal 21 apr 1942
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-63