Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 63

Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.

In vigore dal 21 apr 1942
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
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Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia. (Art. 63 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo