Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 61

Creditore di più coobbligati solidali.

In vigore dal 21 apr 1942
Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-61

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Creditore di più coobbligati solidali. (Art. 61 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo