Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 57
Crediti infruttiferi.
In vigore dal 21 apr 1942
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-57