Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 58
Obbligazioni e titoli di debito.
In vigore dal 17 lug 2006
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
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