Art. 58 · Obbligazioni e titoli di debito.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 58

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Obbligazioni e titoli di debito.

In vigore dal 17 lug 2006
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

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