Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 56
Compensazione in sede di fallimento.
In vigore dal 21 apr 1942
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-56