Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 56

Compensazione in sede di fallimento.

In vigore dal 21 apr 1942
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-56

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Compensazione in sede di fallimento. (Art. 56 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo