Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 51
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
In vigore dal 17 lug 2006
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-51