Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 51

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

In vigore dal 17 lug 2006
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-51

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Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. (Art. 51 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo