Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo III

Art. 47

Alimenti al fallito e alla famiglia.

In vigore dal 17 lug 2006
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori,... può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-47

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Alimenti al fallito e alla famiglia. (Art. 47 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo