Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 60

Rendita perpetua e rendita vitalizia.

In vigore dal 21 apr 1942
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-60

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