Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 68

Pagamento di cambiale scaduta.

In vigore dal 21 apr 1942
In deroga a quanto disposto dall', secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo