Art. 8

In vigore dal 5 giu 1975
La domanda di fissazione di udienza, ove non vi abbia provveduto il ricorrente, dovrà essere fatta dal procuratore generale entro l'anno dalla data di notificazione delle conclusioni in tutti i casi di proposta di accoglimento parziale, per quelli previsti dall'ultimo comma del precedente e per i ricorsi dei residenti all'estero.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 131 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere piu' rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita alle pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di fare domanda di fissazione d'udienza per i ricorsi dei residenti all'estero".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-06;50#art-8

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