Art. 4

In vigore dal 5 mar 1942
Il procuratore generale può valersi della collaborazione di un componente del Collegio medico legale, da delegarsi di anno in anno dal suo presidente, per tutte quelle notizie di carattere tecnico atte a facilitare lo svolgimento delle istruttorie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-06;50#art-4

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Art. 4 Norme intese a semplificare e rendere piu' rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo