Art. 2

In vigore dal 5 mar 1942
La Segreteria, sull'ordine del presidente della competente Sezione per le pensioni di guerra, trasmette immediatamente i ricorsi alla Procura generale che provvede a, ritirare i corrispondenti fascicoli presso la Direzione generale per le pensioni di guerra del Ministero delle finanze, la quale, a mezzo del funzionario incaricato, dovrà rilasciare dichiarazione motivata per i fascicoli non rinvenuti o comunque non potuti consegnare. In questo caso il presidente predetto, sulla proposta del procuratore generale, fissa un termine per la trasmissione del fascicolo o di tutti quegli elementi che possano tenerne luogo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-06;50#art-2

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