Art. 5

In vigore dal 5 mar 1942
Qualora il procuratore generale, completata l'istruttoria, ritenga di dover emettere conclusioni per raccoglimento del ricorso sia per quanto riguarda la domanda esplicitamente nel medesimo espressa, sia per le altre domande che, pur non dichiarate, vi siano intimamente connesse e sulle quali pertanto la Sezione debba egualmente pronunciarsi, chiede al presidente della Sezione che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio. Il presidente della Sezione stabilisce la data per la discussione del ricorso in Camera di consiglio, nella quale il procuratore generale conclude verbalmente in merito al ricorso. Nel caso in cui il Collegio si manifesti contrario, anche parzialmente, all'avviso del procuratore generale, questo procede alla notifica, delle conclusioni per la decisione nelle forme normali da emettersi da un Collegio del quale non possono far parte i magistrati che sul ricorso si sono pronunziati in Camera di consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-06;50#art-5

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