Art. 10
In vigore dal 5 mar 1942
Le notificazioni da farsi dal procuratore generale ai sensi delle norme vigenti e del presente decreto possono eseguirsi anche a mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento. In proposito sono applicabili gli articoli 77-78 e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 79 del R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271.
La ricevuta della raccomandata, e l'avviso di ricevimento debbono allegarsi all'originale dell'atto cui si riferiscono.
Quando per ragioni di urgenza o per particolari circostanze si ravvisi necessario, il procuratore generale può disporre che la notificazione sia fatta anche per telegramma collazionato con avviso di ricevimento.
Per le notificazioni ai residenti all'estero sarà applicata la norma dell'art. 63, comma secondo, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.
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