Art. 11

In vigore dal 5 mar 1942
Per la rapida conclusione delle istruttorie il procuratore generale ha facoltà di fissare un termine a chi di ragione per la trasmissione di determinati atti. Qualora il termine trascorra inutilmente il presidente della Corte, su proposto del procuratore generale, ne dà comunicazione, secondo i casi, ai Ministri competenti, al Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, ed al Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. per i provvedimenti di loro spettanza. Questa norma si applica anche nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-06;50#art-11

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