Art. 9

In vigore dal 5 mar 1942
La decisione della Corte viene notificata al ricorrente ed al suo procuratore a cura del procuratore generale. La copia della decisione da notificarsi sarà limitata al solo dispositivo nel caso di accoglimento integrale del ricorso. Al Ministero delle finanze la comunicazione sarà fatta in via amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-06;50#art-9

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