Art. 12

In vigore dal 5 mar 1942
Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, anche ai ricorsi in materia di pensioni di guerra prodotti alla Corte dei conti ed ancora non definiti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Vito dei Normanni addì 6 febbraio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1942-XX Atti del Governo, registro 442, foglio 47. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-06;50#art-12

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Art. 12 Norme intese a semplificare e rendere piu' rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo